La formazione alla sicurezza sul lavoro è la “Via Regia” di ogni attività di prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, ma solo una formazione valida ed efficace può influire sui comportamenti dei lavoratori.
Per quanto riguarda la formazione in modalità e-learning, questa non sempre viene proposta in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa.
Come noto, il Decreto Legislativo 81/2008 disciplina la formazione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, definendo la durata, i contenuti minimi e modalità formative ai successivi Decreti e Accordi Stato-Regioni, nel dettaglio:
– gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che delineano la formazione dei datori di lavoro RSPP, dirigenti, preposti e dipendnetie;
– l’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che definisce la formazione di Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Si ricorda che la modalità formazione a distanza “FAD” era già operativa nell’anno 2006 per i corsi di aggiornamento per R.S.P.P. ed A.S.PP..
La differenza tra la formazione in e-learning e la Formazione a Distanza è che il primo viene svolto attraverso una piattaforma informatica online, mentre la seconda avviene senza l’appoggio di tutor/mentor.
Negli Accordi Stato-Regioni del 2011 la “modalità e-learning” veniva prevista per:
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione dei Preposti;
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro;
– i corsi di aggiornamento;
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Nell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 si ampliavano i corsi ammessi in e-learning, come ad esempio:
– i corsi di aggiornamento per R.S.P.P. ed A.S.P.P.;
– la formazione di base per R.S.P.P. ed A.S.P.P. (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
– la formazione dei Preposti;
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro;
– i corsi di aggiornamento;
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Si precisa che la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende individuate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi.
Da notare che in base all’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per R.S.P.P. ed A.S.P.P. hanno validità anche come aggiornamento per:
– Docenti-formatori per la sicurezza;
– Coordinatori per la Sicurezza.
E facendo riferimento a quanto dettato in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali i carrelli elevatori, le piattaforme elevabili, ecc., seppur esclusivamente per i moduli normativo e tecnico, esclusi quindi i moduli pratici. La modalità e-learning è applicabile anche per la formazione ECM per il settore sanitario.
Ma ci sono alcuni punti da evidenziare, ovvero che la modalità e-learning, per i corsi in materia di salute e sicurezza, è da ritenersi valida solo se è:
– espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
– nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II dell’Accordo del 7 luglio 2016 (piattaforma LMS con contenuti didattici con protocollo SCORM).
I limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, relativi all’utilizzo della modalità e-learning in quanto è in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:
– RLS, che deve essere definita dalla Contrattazione collettiva;
– Addetti antincendio e al Primo Soccorso.